(Foto di Ettore Ferrari, via Ansa) |
[Dal Prof. Woland per la Città Invisibile]
Ancora una volta abbiamo rimediato la nostra bella figuraccia internazionale.
Ancora una volta abbiamo rimediato la nostra bella figuraccia internazionale.
La Corte di Giustizia Europea ha appena emesso una sentenza con la quale boccia il reato di clandestinità perché in contrasto con la direttiva europea 2008/115/CE.
Tale direttiva, inspirata al massimo rispetto della persona, definisce con precisione la procedura da applicare al rimpatrio dei cittadini di paesi terzi.
Tale direttiva, inspirata al massimo rispetto della persona, definisce con precisione la procedura da applicare al rimpatrio dei cittadini di paesi terzi.
Non accetta misure coercitive se non per extrema ratio e, in ogni caso, tali misure non devono essere punitive.
Il legislatore italiano si era distinto per il solito pasticcio.
Il decreto legge 286/98 già conteneva una serie serie di disposizioni* 'fantasiose' in contrasto con la direttiva europea. Ma, per non farsi mancare niente, nel cosiddetto pacchetto di sicurezza (Legge 15 luglio 2009, n. 94) il legislatore aveva poi introdotto tre diversi delitti di clandestinità che prevedevano la reclusione da un minimo di sei mesi ad un massimo di cinque anni.
Tale reato di clandestinità, subito bocciato dal CSM, aveva gettato scompiglio negli ambienti giudiziari dal momento che, prevalendo il diritto dell’Unione Europea sul diritto nazionale, l’incompatibilità della norma con la direttiva europea era manifesta.
Ora, dunque, arriva la sacrosanta e prevista bocciatura.
Di che ci lamentiamo? Non faremmo meglio a tacere?
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* Per esempio la configurazione “di un illecito contravvenzionale a carico dello straniero che non ottemperasse all’ordine di allontanamento del questore, corredando peraltro tale inedito reato con una del tutto anomala previsione (per una contravvenzione!) dell’arresto obbligatorio in flagranza” (Viganò - Masera), naturalmente bocciata dalla Corte Costituzionale (sentenza n.223/2004).
** Art. 14 co. 5-ter primo e secondo periodo e co. 5-quater d.lgs. 286/98.
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