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domenica 1 aprile 2012

Un mondo senza testa.


[Dal Prof. Woland per la Città Invisibile]

Ragioni di logica, di diritto, di giustizia, di politica  sono state ignorate.

Sto parlando del famosissimo articolo 18. 

In estrema sintesi la nuova formulazione - causa di tanti dissidi - prevede tre fattispecie.

1. Licenziamenti discriminatori.
              Resta intatta la norma che li considera nulli, dunque come mai avvenuti, e continua a valere anche per le aziende sotto i 15 dipendenti.

2. Licenziamenti soggettivi o disciplinari.
              Qualora sia accertata l'insussistenza il Giudice deciderà o il reintegro o l'indennizzo.

3. Licenziamenti oggettivi o economici.
           È previsto il solo indennizzo  da  un minimo di 15 mensilità a un massimo di 27 dall'ultima retribuzione ma non il reintegro.

Qui casca l'asino. Siamo davvero nell'assurdo.

Leggiamo infatti nel disegno di legge (§ 3.1 pag. 10):
poiché la motivazione attribuita al licenziamento dal datore di lavoro diviene, nel nuovo contesto normativo, molto importante, è prevista una correzione della regola attualmente posta dall’art. 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nel senso di rendere obbligatoria l’indicazione, nella lettera di licenziamento, dei motivi del medesimo.
Dopodiché se il datore di lavoro adduce nella lettera di licenziamento motivi economici che il giudice non ravvede - la dichiarazione potrebbe essere anche mendace - poiché ci troviamo nella terza fattispecie è esclusa ogni possibilità di reintegro.

Recita infatti la prima parte - che è quella che ci interessa -  del §3.1 lettera c) pag.11:

ove accerti l’inesistenza del giustificato motivo oggettivo addotto, il giudice dichiara risolto il rapporto di lavoro disponendo il pagamento, in favore del lavoratore, di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva, che può essere modulata dal giudice tra 15 e 27 mensilità di retribuzione, tenuto conto di vari criteri. Al fine di evitare la possibilità di ricorrere strumentalmente a licenziamenti oggettivi o economici che dissimulino altre motivazioni, di natura discriminatoria o disciplinare, è fatta salva la facoltà del lavoratore di provare che il licenziamento è stato determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari, nei quali casi il giudice applica la relativa tutela.

Ora ragioniamo, cari ministri.
Se, attesa la sua importanza, avete addirittura modificato la norma per rendere obbligatoria l'indicazione nella lettera di licenziamento dei motivi del medesimo, come è possibile prevedere che, nel caso in cui tale motivazione risulti inesistente, non sia dichiarato nullo il licenziamento?

La cosa è talmente insensata che avete sentito il bisogno di aggiungere "è fatta salva la facoltà del lavoratore di provare che il licenziamento è stato determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari, nei quali casi il giudice applica la relativa tutela".

Viene il sospetto che abbiate per un attimo addirittura pensato di abolire l'articolo 24 della Costituzione che recita:
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi
ché altrimenti quel pleonasmo è davvero inspiegabile come è inspiegabile e incostituzionale che la tutela dei nostri diritti possa dipendere dalle dichiarazioni o dalla volontà della controparte.

Se poi il datore di lavoro avesse mascherato un licenziamento discriminatorio o disciplinare allora si violerebbe - abuso a parte - l'articolo 3 della Costituzione:
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.*
Per comprendere meglio in quale confusione ci si è cacciati riportiamo un'osservazione del Magistrato Bruno Tinti:
Ci sono molti equivoci sul licenziamento per motivi economici utilizzato per nascondere un licenziamento discriminatorio o disciplinare. Bisogna capire che il sistema complessivo consente sempre al lavoratore di ricorrere al giudice sostenendo che la motivazione del suo licenziamento (economica) è falsa e che, in realtà, egli è stato licenziato per uno degli altri due motivi; e questo anche se l’art. 18 non lo dice espressamente. Se si accertasse che in effetti così è, la sentenza sarebbe questa: “Il licenziamento è avvenuto per motivi discriminatori (o disciplinari). Ne consegue che il licenziamento per motivi economici non sussiste. Si deve quindi applicare la normativa riguardante i licenziamenti discriminatori (o disciplinari). Ordino il reintegro (per il licenziamento discriminatorio); oppure l’indennizzo (per il licenziamento disciplinare fondato); ovvero ancora il reintegro (se fosse infondato).
Dottor Tinti ma stiamo scherzando?
Maria dice che sono il padre del suo bambino Pietro. Si va in giudizio e il test del DNA esclude la mia paternità. Tutto a posto? No! Devo provare io che Pietro o è figlio del farmacista o è figlio dell'elettrauto.
A me sembra che  siamo alle comiche.

Sappiamo che la battaglia sull'articolo 18 è soprattutto una questione di principio  (qui) ma ora si è oltrepassato ogni limite.

La verità è che il paragrafo in questione dà licenza di licenziare pagando una penale: così facendo si commettono un'ingiustizia, una illegalità e si rende più debole - in quanto ricattabile - il lavoratore.

D'altronde nell'ultima puntata di Ballarò il sottosegretario Antonio Catricalà ha candidamente  (sic!) dichiarato:
In cambio di una maggior rigidità nelle entrate abbiamo concesso una maggior flessibilità nelle uscite.
Frase che è inutile parafrasare.

Verrebbe da dire "Signori ministri, non siamo mica al mercato!" ma potreste fraintendere e forse la situazione s'aggraverebbe.
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*Ci sarebbe infatti disparità di trattamento tra due lavoratori che si trovano nella medesima situazione giuridica: chi viene ingiustamente licenziato per motivi disciplinari o soggettivi è reintegrato, chi viene ingiustamente licenziato per motivi oggettivi no.