Benvenuti nella città invisibile, ma non silente!

La città invisibile è una contraddizione in termini. Se una città esiste, con le sue case, le strade, i lampioni, gli abitanti, come può essere invisibile?! La città invisibile però c’è: è dentro ognuno di noi. Le fondamenta delle sue case sono quello che abbiamo costruito fino ad oggi, le nostre esperienze passate, gli avvenimenti della nostra vita. I mattoni delle case sono i nostri sogni, le aspettative, le speranze, tutto ciò che vorremmo fosse, domani, presto o tardi che sia. Le vie della città invisibile sono i nostri pensieri, che si ramificano innervandosi e collegano case, ponti, quartieri, costituendo una fitta rete di scambi e connessioni. La città invisibile è lo spazio vivo in cui ognuno si sente quello che è, ed è libero di esprimersi, di sognare, di dire “no”, persino di creare mondi diversi, realtà parallele: con la speranza che quel tesoro invisibile custodito dentro ognuno di noi possa rappresentare la fiaccola del cambiamento e si riesca a passarne, tutti insieme, il testimone. La via per riuscirci, a mio parere, è quella indicata da Italo Calvino: “cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all'inferno, non è inferno, e farlo durare e dargli spazio".

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sabato 30 aprile 2011

Il punto: perché la Corte di Giustizia ha bocciato il reato di clandestinità.

(Foto di Ettore Ferrari, via Ansa)
[Dal Prof. Woland per la Città Invisibile]

Ancora una volta abbiamo rimediato la nostra bella figuraccia internazionale.

La Corte di Giustizia Europea ha appena emesso una sentenza con la quale boccia il reato di clandestinità perché in contrasto con la direttiva europea 2008/115/CE.
Tale direttiva, inspirata al massimo rispetto della persona, definisce con precisione la procedura da applicare al rimpatrio dei cittadini di paesi terzi.
Non accetta misure coercitive se non per extrema ratio e, in ogni caso, tali misure non devono essere punitive.

Il legislatore italiano si era distinto per il solito pasticcio.

Il decreto legge 286/98 già conteneva una serie serie di disposizioni* 'fantasiose' in contrasto con la direttiva europea. Ma, per non farsi mancare niente, nel cosiddetto pacchetto di sicurezza (Legge 15 luglio 2009, n. 94) il legislatore aveva poi introdotto tre diversi delitti di clandestinità che prevedevano la reclusione da un minimo di sei mesi ad un massimo di cinque anni.

Tale reato di clandestinità, subito bocciato dal CSM, aveva gettato scompiglio negli ambienti giudiziari dal momento che, prevalendo il diritto dell’Unione Europea sul diritto nazionale, l’incompatibilità della norma con la direttiva europea era manifesta.

Ora, dunque, arriva la sacrosanta e prevista bocciatura.

Di che ci lamentiamo? Non faremmo meglio a tacere?
______________________________________________________
* Per esempio la configurazione “di un illecito contravvenzionale a carico dello straniero che non ottemperasse all’ordine di allontanamento del questore, corredando peraltro tale inedito reato con una del tutto anomala previsione (per una contravvenzione!) dell’arresto obbligatorio in flagranza” (Viganò - Masera), naturalmente bocciata dalla Corte Costituzionale (sentenza n.223/2004).
** Art. 14 co. 5-ter primo e secondo periodo e co. 5-quater d.lgs. 286/98.


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